Art. 17.
(Ricorsi).

      1. La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e dalla legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

          a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;

 

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          b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;

          c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.